Quadro RW: come si dichiarano le attività estere?

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Consulenza on line sulla compilazione del quadro RW, sulla necessità di indicare all’interno della dichiarazione le attività detenute all’estero e sulla modalità di calcolo delle basi imponibili. La consulenza è prestata sia in via preventiva – a supporto del professionista incaricato della compilazione – sia in sede di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate avverso avvisi di accertamento in materia di IVIE o IVAFE, o avverso atti di contestazione notificati per violazione degli obblighi di monitoraggio.

Descrizione

Quadro RW: cos’è?

Chi possiede immobili o investimenti all’estero ha un appuntamento fisso nella dichiarazione dei redditi: la compilazione del quadro RW.

Nel quadro RW devono essere indicate tutte le attività estere con una duplice finalità: quella di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale sulle attività estere e quella di liquidare l’IVIE e l’IVAFE, le imposte patrimoniali da pagare rispettivamente sugli immobili e sulle attività finanziarie estere.

La normativa che disciplina il quadro RW tuttavia non è di immediata comprensione: alcune “attività” (si pensi ad un preliminare di compravendita immobiliare), ancorché all’estero, non debbono essere dichiarate e comunque il calcolo delle basi imponibili, specie degli investimenti, è tutt’altro che agevole e talora trae in inganno gli stessi accertatori.

Conoscere bene le norme che disciplinano gli obblighi di monitoraggio e il calcolo delle basi imponibili è essenziale per non commettere errori che possono costare davvero “cari”.

E’ finito infatti il tempo in cui le attività estere erano protette da segreto ed era bene non palesare nulla al fisco: oggi la carta vincente è la trasparenza!

In un mondo in cui i paradisi fiscali sono in via di estinzione e gli stati scambiano fra loro informazioni fiscali sui propri cittadini e residenti con una frequenza via via maggiore, alla prova dei fatti la reticenza sulle attività estere non paga.

Anche laddove non vi sia alcuna evasione di imposta in Italia, infatti, la semplice violazione dell’obbligo di monitoraggio – ossia dell’obbligo di indicare l’esistenza di attività estere al fisco italiano – comporta sanzioni del tutto sproporzionate rispetto ai costi di un comportamento compliant.

Non ci credete? Facciamo un esempio pratico

Se possiedo un conto corrente improduttivo di interessi in Svizzera, a Monaco o in UK con un milione di euro depositati frutto di un’eredità ottenuta oltre dieci anni or sono, sapete quanto pago dichiarando l’esistenza di quel conto?

Ben 34,20 euro!

E se non lo dichiaro e mi scoprono?

In questo caso il conto è un po’ più salato: la sanzione è fissata nel minimo al 3% dell’importo non dichiarato, quindi nel nostro caso 30000 euro e anche pagando con la “scontistica” accordata alla definizione agevolata, mi costa sempre almeno 10000 euro!

…ovviamente per ogni anno di omissione!

Le cose potrebbero poi andar peggio se lo stato estero fosse anche catalogato in “Black List”, perché in questo caso le sanzioni semplicemente raddoppiano!

Che fare allora?

Questo semplice esempio rende bene l’idea di come, anche solo applicando le regole della “teoria dei giochi”, puntare sull’alea dell’infedeltà fiscale non conviene!

D’altra parte tuttavia, è essenziale calcolare con precisione quali siano i valori da dichiarare, perché le regole dell’imposizione cambiano a seconda che si tratti di semplici conti correnti o di investimenti, alcuni dei quali, peraltro non debbono neppure figurare a certe condizioni nel quadro RW

Ecco perché l’assistenza di un professionista non solo è un Tuo diritto, ma è infatti essenziale per ricostruire in modo corretto cosa dichiarare, e quali imposte devi pagare.

 

Come funziona?

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Nel corso della consulenza potrai esporre il caso nei dettagli, potrai esporre i tuoi dubbi ed elaborare con il nostro studio una strategia difensiva che potrai porre in essere direttamente con il Tuo consulente di riferimento, ovvero proseguendo il rapporto con il nostro Studio.

 

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