RSPP responsabilità civile e penale

La responsabilità civile e penale del RSPP

La responsabilità civile e penale del RSPP costituisce un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell’organizzazione aziendale. Questo contributo si propone di fare il punto sulle responsabilità di questo professionista e di analizzare l’evoluzione della giurisprudenza in materia.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), cioè l’ “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; in tale veste collabora con il datore di lavoro, il medico  ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi e partecipa, sempre assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione essenzialmente sono dettagliati all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08:

  • individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
  • fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’azienda in generale, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, sui nominativi del RSPP degli addetti al SPP e del medico competente, sugli addetti al servizio di primo soccorso ed antincendio. Fornire inoltre a ciascun lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici dell’attività che svolge e sulle norme di sicurezza, nonché sulle disposizioni aziendali in materia; sui pericoli derivanti dall’uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione  e prevenzione adottate.

Il RSPP può essere un soggetto interno all’azienda (dipendente/socio/collaboratore familiare) oppure può essere un professionista esterno. La nomina del RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro, prevista dall’art. 17  comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all’azienda nei casi previsti dall’art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008.

In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte. Nelle unità produttive ove sono presenti al massimo cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa frequenza di corsi di formazione di cui agli artt. 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) del d.lgs. 81/2008 e s.m.e i. nonché i rispettivi corsi di aggiornamento.

Il ruolo di professionista e l’importanza che la normativa attribuisce al servizio di prevenzione e protezione espongono il RSPP ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale che di seguito verranno più compiutamente illustrate.

La responsabilità penale del RSPP

Come accennato il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.

Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

Tale impostazione invero non era immediatamente chiara al momento dell’emanazione del D.Lgs. 626/94: nel testo originario infatti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione costituiva un mero consulente del datore di lavoro, e non erano previsti in capo allo stesso specifiche capacità, attitudini e requisiti professionali. Di conseguenza la Giurisprudenza sviluppatasi a partire dalla metà degli anni ’90 tendeva ad escludere specifiche responsabilità del RSPP: si considerva infatti tale figura come meramente integrativa e strumentale rispetto a quella del datore di lavoro. Tale orientamento si rinviene ad esempio nella sentenza della Sentenza 25.01.1999 della Pretura di Trento dove si affermava che il RSPP avesse un “mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle prescrizioni del caso”. Analogamente il Tribunale di Milano con sentenza 9 febbraio 2001 confermava che il RSPP non potesse considerarsi corresponsabile del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose occorso al lavoratore. Tale atteggiamento era tuttavia destinato ad avere vita breve. Con sentenza C-49/00 del 15.11.2001, infatti la Corte di Giustizia delle Comuità Europee, valutando la normativa contenuta nell’originaria versione del D.Lgs. 626/94, dichiarava che “non avendo prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro; avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all’impresa sono insufficienti, e non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” A fronte di tale condanna, il governo italiano era costretto a correre ai ripari, modificando la normativa interna per renderla compatibile con le indicazioni della direttiva: si giungeva quindi all’emanazione del D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 (detto “Decreto RSPP”) con cui il Governo Italiano apportava al D.Lgs. 626/94 le modifiche indicate dalla Corte di Giustizia necessarie per il corretto recepimento della Direttiva: tale decreto infatti, fra le altre cose, definiva e rafforzava il ruolo e le responsabilità del RSPP, con una disciplina che in oggi si è mantenuta inalterata nel D. Lgs. 81/2008. A seguito della riforma (anche se qualche pronuncia sulla responsabilità risale al 2002), la sussistenza di una responsabilità penale del RSPP in caso di infortunio, non è stata più messa in dubbio, chiaramente laddove fosse possibile riscontrare, nei fatti, un comportamento omissivo del medesimo.

Il quadro normativo attuale prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile – salvi i casi che si diranno – in caso di infortunio sul lavoro.

E’ infatti il datore di lavoro che ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione (che, lo si rammenta, contiene sia l’individuazione delle potenziali fonti di rischio, sia la specificazione delle contromisure adottate in azienda per far fronte a tali rischi).

Tali attività vengono svolte con l’ausilio di un consulente specializzato e professionalmente competente: il RSPP.

Sia la valutazione dei rischi, sia la redazione del DVR, pertanto, fanno capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, viene perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D.Lgs. 81/08): a prima vista pertanto nessuna sanzione penale diretta investe il RSPP sulle cui responsabilità il D.Lgs. 81/08 sostanzialmente tace.

Tuttavia, il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. (Cass. Pen. Sez. IV n. 2814 del 27 gennaio 2011).

Anche la dottrina, dopo una iniziale adesione alle tesi giurisprudenziali pre-riforma, in oggi si è attestata nel riconosce che il RSPP non può non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l’errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità.

In definitiva vi è corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per la verificazione di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo.

Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.

In certi casi, qualora tale colpa professionale sia tale da non poter essere riconosciuta dal datore di lavoro (ad es. il RSPP consiglia una di adottare una misura che sembra sufficiente ad eliminare il rischio, ma che poi non si rivela tale), la colpa del RSPP addirittura può assumere un carattere esclusivo dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Cass. Pen Sez. IV 20.08.2010 n. 32195; Vass. Pen Sez. IV 27.09.2012 n. 37334.; Cass. Pen. Sez. IV 15.01.2010 n. 1834).

La designazione del RSPP da parte del datore di lavoro, pertanto, anche se obbligatoria, non equivale ad una delega di funzioni.

Il ruolo del RSPP rimane comunque un “ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva” e la sua individuazione non è assolutamente idonea ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.

Unica eccezione è il caso in cui un soggetto che rivesta la qualifica di RSPP riceva anche la delega di alcune funzioni: in questo caso diventando l’alter ego del datore di lavoro, il RSPP viene ad assumerne, rispetto a quelle stesse funzioni, gli stessi oneri e le stesse responsabilità.

Due elementi, in ogni caso, devono essere presenti e sono sempre essenziali per affermare la responsabilità del RSPP:

  1. la colpa:  ossia la negligenza, imprudenza o imperizia del RSPP nell’analisi dei  rischi e nell’individuazione delle misure idonee per eliminarli/prevenirli
  2. il nesso causale  tra la condotta negligente, imprudente o imperita del RSPP e l’evento infortunistico.

Se manca l’uno o l’altro di questi elementi non vi è naturalmente responsabilità.

A titolo di esempio: se il RSPP segnala correttamente l’esistenza di una situazione pericolosa e indica le misure da adottare per prevenirla, ma il datore di lavoro non le attua, il RSPP va esente da responsabilità perché ha correttamente adempiuto al suo incarico (naturalmente dovrà dimostrare di aver avvisato il datore di lavoro e di aver suggerito le misure da adottare: può averlo fatto nel DVR oppure in altra sede, ciò che sarebbe in ogni caso preferibile e che la prova sia data per iscritto e con data certa). Analogamente va esente da responsabilità il RSPP che abbia sottovalutato taluni rischi in azienda, se l’incidente avviene per cause diverse rispetto ai rischi sottovalutati: si pensi ad un RSPP che non valuta attentamente i rischi di caduta da una scala ripida senza corrimano (e quindi risulta negligente nella compilazione del DVR) in relazione ad un infortunio occorso perché un lavoratore è stato spinto da un collega nel corso di un diverbio.

Tradizionalmente la Giurisprudenza ha distinto le responsabilità del RSPP in responsabilità “prevenzionali” che si verificano quando l’errata consulenza del RSPP determina l’applicazione di sanzioni per violazione di norme di puro pericolo in capo al datore di lavoro e responsabilità per “reati colposi di evento” che si verifica al contrario quando, a causa dell’errata consulenza o del mancato controllo, si verifica un infortunio sul lavoro.

In questa sede pare opportuno prendere in considerazione il secondo tipo di responsabilità (per reati colposi di evento), atteso che nel primo caso la responsabilità penale in genere ricade unicamente sul datore di lavoro, il quale poi, laddove la sanzione sia conseguenza di un’errata consulenza, potrà agire nei confronti dell’RSPP in sede civile.

La “fonte” principale della responsabilità penale del RSPP è costituita dagli art. 40 e 41 del Codice Penale: il primo articolo stabilisce che non evitare un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; il secondo che la concorrenza di più cause, anche indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il nesso di causalità fra quell’azione o omissione e l’evento, anche se consistono in fatti illeciti commessi da altri: l’esclusione di responsabilità interviene solo se tali con-cause sono da sole sufficienti per causare l’evento.

Questi due articoli parlano di “eventi” che si ha l’obbligo di prevenire e che, per negligenza, imprudenza o imperizia nell’esecuzione dell’obbligo, invece, si verificano. Ma che cosa sono questi “eventi”?

In una parola, nel caso che ci occupa, sono gli infortuni sul lavoro che, a seconda della gravità, possono consistere in lesioni più o meno gravi (dalla semplice contusione o graffio, sino all’amputazione di arti, paralisi ecc.) oppure degenerare in eventi mortali.

Questi “eventi” vengono generalmente imputati al datore di lavoro (e, nei limiti che vedremo al RSPP) a titolo “colposo” in quanto si verificano a causa di una negligenza o, più in generale, di una inosservanza di norme o regolamenti, senza che vi sia, da parte del datore di lavoro, la coscienza e volontà di cagionare lesioni ad alcuno, ovvero di cagionare la morte di alcuno.

Purtuttavia vi potrebbero essere casi più gravi in cui la condotta del datore di lavoro e del RSPP viene posta in essere con la consapevolezza e l’accettazione del rischio che si verifichino eventi molto gravi per la salute dei lavoratori: è il caso della cd. “colpa cosciente” che si verifica nel momento in cui un soggetto è  a conoscenza di un determinato rischio, ma non fa nulla per prevenirlo nella speranza che “non accada nulla” o che, comunque, il verificarsi di quel rischio sia “gestibile” con i mezzi in dotazione.

In tali casi la “colpa” risulta aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 3 C.P. che disciplina il caso in cui un determinato soggetto decida di agire (o di non agire) pur avendo previsto la possibilità che un determinato evento si verifichi in conseguenza della sua azione o omissione. In tal caso, al verificarsi dell’evento, le pene per il soggetto che, pur prevedendo il rischio non si è attivato, sperando che non capitasse nulla vengono aggravate sino ad 1/3.

I reati che possono configurarsi in capo al RSPP sono pertanto quelli che derivano dal verificarsi di un infortunio sul lavoro e precisamente :

Art. 589 C.P.: Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

  1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
  2. soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

 Art. 590 C.P.: Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 ad € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Con riferimento al “grado” delle lesioni si considerano:

  • gravi: sono tali le lesioni che comportano una malattia che mette in pericolo la vita, o una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. Sono altresì gravi le lesioni che determinano l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
  • gravissime: sono tali le lesioni che comportano una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso, o la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile o la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero la permanente grave difficoltà della favella; o ancora la deformazione o sfregio permanente del viso.

C. Altre ipotesi di reato.

Omicidio e lesioni colpose sono ovviamente i reati che, nella maggior parte dei casi, possono essere configurati in capo al RSPP. Tuttavia è bene ricordare che non sono i soli, per quanto nella maggior parte dei casi siano i più gravi.

E’ infatti opportuno ricordare che il RSPP molto spesso opera quale consulenti di attività che di per sé possono considerarsi in un certo modo “pericolose”: si pensi alle aziende della distribuzione di gas o carburanti, alle aziende chimiche che trattano sostanze infiammabili, esplosive o tossiche; alle acciaierie, alle centrali termoelettriche, ai porti. Ma, per restare più a contatto con la realtà quotidiana, le stesse imprese edili, le imprese addette al movimento terra e le imprese di trasporti si trovano spesso di fronte a situazioni in cui, in difetto di adozione di opportune precauzioni, possono generarsi seri rischi per la salute o l’incolumità dei lavoratori o dei terzi. I casi sono purtroppo frequenti: lo scoppio di un incendio che non si riesce a controllare, il franamento di un fronte di scavo, lo sversamento accidentale di sostanze tossiche ecc.

Tutte queste ipotesi determinano in genere delle responsabilità penali che – di norma – restano confinate alla figura del datore di lavoro o, in qualche caso, del direttore dei lavori, del progettista o del collaudatore.

Vi sono casi in cui, tuttavia, queste responsabilità si estendono anche al RSPP.

Si pensi ad esempio ad un incendio che si sviluppa in una fabbrica in cui il RSPP non ha adeguatamente valutato il rischio “incendio” nelle fasi di produzione e/o non ha adottato adeguate contromisure per prevenirlo. In tale caso è evidente che, se vi sono morti o feriti, il RSPP risponderà per omicidio o lesioni colpose: ma, oltre a questi reati, potrebbe vedersi imputato anche per reati (colposi) contro la pubblica incolumità (art. 449 c.p.) quali incendio colposo (art. 423-449 c.p.) o, a seconda dei casi, frana, inondazione, valanga, disastro ferroviario o altro disastro colposo.

Un caso emblematico in questo senso è costituito dalla sentenza della Corte d’Assise di Torino Sez. II del 14.11.2011 (il famoso caso dell’incendio alla ThyessenKrupp di Torino) in cui il RSPP è stato condannato in primo grado alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato, nonché per incendio colposo, poiché con il suo comportamento negligente aveva colposamente accettato il rischio che si verificasse un incendio nella famigerata “Linea 5” mettendo così in pericolo un numero indeterminato di persone.

La stessa sentenza si segnala anche per la condanna del RSPP per violazione dell’art. 437 c.p. perché il RSPP, in concorso con altri soggetti (la proprietà, il dirigente suo superiore, i vertici aziendali di Torino e di Terni ecc.) avrebbe omesso dolosamente di dotare l’area di ingresso della Linea 5 di un sistema di spegnimento incendi automatico. Nella motivazione della sentenza in realtà non si comprende bene se la condanna del RSPP derivi dal fatto che rivestiva tale qualifica o piuttosto dal fatto che lo stesso soggetto indicato come RSPP era anche “dirigente di fatto” in quanto responsabile dell’area Ecologia Ambiente e Sicurezza (sembrerebbe invero più per questa ultima ragione…).

Una tale interpretazione pare invero un po’ troppo “forzata”: ritenere una responsabilità per dolo di un soggetto che ha unicamente una funzione di consulenza e assistenza del datore di lavoro presuppone infatti che il RSPP preveda un rischio, sia cosciente dell’elevata probabilità che si verifichi un evento e, nonostante ciò, serbi il silenzio, omettendo volontariamente di indicare quelle azioni correttive o quegli interventi necessari se non ad eliminarlo, almeno a ridurlo. L’ipotesi pare più teorica che pratica.

Diverso è invece il discorso sulla versione “colposa” dello stesso reato, prevista dall’art. 451 c.p.: in questo caso ben potrebbe ipotizzarsi che un RSPP poco scrupoloso sia chiamato a rispondere per la propria negligenza o per la propria imperizia nell’individuare situazioni di pericolo in azienda. Il reato, sia chiaro, incombe in primis sul datore di lavoro o sui soggetti a cui egli delega, nei casi previsti dalla legge, le proprie responsabilità, ma nondimeno potrebbe essere contestato anche ad un RSPP particolarmente negligente, atteso che i soggetto attivo del reato può essere “chiunque”.

In conclusione.

La Giurisprudenza più recente ha affermato la responsabilità del RSPP per omicidio o per lesioni colpose seguendo il seguente ragionamento:

  1. RSPP ha il compito di individuare in azienda i potenziali pericoli per la salute e per l’incolumità dei lavoratori, di suggerire azioni volte all’eliminazione dei medesimi e di formare ed informare i lavoratori alla prevenzione;
  2. è un “professionista”, ha svolto corsi specifici, ed è pertanto tenuto a “sapere” individuare i rischi, valutarli e prevenirli;
  3. laddove il RSPP non svolga adeguatamente il proprio ruolo di consulente ed ometta di prendere in considerazione taluni rischi, di eliminarli o di informare il lavoratori sulle modalità di prevenire incidenti e si verifichi un infortunio che può essere considerato “tipico” in relazione al rischio che si è omesso di considerare, lo stesso risponde penalmente, in concorso con il datore di lavoro o autonomamente, dell’evento occorso (lesione, morte, pericolo per la pubblica incolumità ecc.)

Un RSPP che omette un’adeguata analisi dei rischi, omette di adottare opportune azioni correttive nei confronti dei rischi individuati, ossia, in definitiva, omette di impedire che il lavoro sia svolto in luoghi inidonei dal punto di vista delle norme sulla sicurezza, risponde sempre penalmente dei reati che si verifichino a causa delle sue mancanze o che, in ogni caso, trovino una con-causa nelle sue mancanze.

Il RSPP andrà invece esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare:

  1. che ha diligentemente svolto i compiti a cui è chiamato, mettendo in concreto il datore di lavoro in condizione di individuare i rischi e adottare idonee misure correttive per eliminarli (in tal caso, se il datore di lavoro non segue le direttive del RSPP risponderà lui solo della mancata attuazione delle misure indicate);
  2. che l’evento si è verificato, nonostante il corretto assolvimento dei suoi obblighi, ovvero per ragioni estranee ed indipendenti dalla valutazione dei rischi da lui condotta o dalle misure da lui adottate (mancata esecuzione delle misure suggerite da parte del datore di lavoro, fatto abnorme del lavoratore, caso fortuito ecc.).

La responsabilità civile del RSPP.

La responsabilità penale non esaurisce l’ambito delle responsabilità del RSPP il quale, con l’assunzione dell’incarico, assume anche degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all’azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione.

Se dunque dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, il RSPP li deve risarcire.

La responsabilità civile del RSPP può dunque classificarsi in due grandi famiglie: la responsabilità extracontrattuale (o “da fatto illecito” o “aquiliana”) e la responsabilità contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità extracontrattuale del RSPP trova fondamento in una delle norme più importanti dell’intero ordinamento giuridico che è contenuta nell’art. 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Nella sua semplicità questa disposizione è il cardine su cui si fonda la parte preponderante della responsabilità civile del RSPP: qualunque fatto “doloso o colposo” significa infatti qualsiasi azione, sia essa cosciente e volontaria, oppure semplicemente, non voluta, ma posta in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, se cagiona un danno a qualcuno, obbliga al risarcimento.

Una consulenza errata, superficiale, negligente; la mancata adozione di misure preventive di un rischio, la mancata informazione ai lavoratori ecc. sono tutte azioni che, laddove diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi.

Va da sé che, anche in questo caso, le ipotesi più tipiche di responsabilità sorgono in occasione di infortunii sul lavoro e vanno di pari passo con la responsabilità penale.

Ma la responsabilità civile ha un’estensione che travalica i limiti della responsabilità penale e che può affermarsi anche quando, in ipotesi, il soggetto non sia più penalmente perseguibile (magari per prescrizione del reato): l’obbligo di risarcire il danno infatti, sopravvive anche alla prescrizione penale, se è stato adeguatamente azionato.

Si tratta insomma di una responsabilità che si rivolge a 360° a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP possano lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.)  sia di natura non partrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione ecc.)

Non si limita infatti al risarcimento del danno direttamente subito dal soggetto infortunato, ma può estendersi anche (senza pretesa di esaustività):

  • al danno subito dagli enti previdenziali o assistenziali che – in ipotesi – potrebbero rivalersi nei confronti del datore di lavoro e, eventualmente, anche del RSPP negligente, per le somme pagate al lavoratore nell’ambito delle coperture assicurative obbligatorie per legge;
  • al danno patito dai congiunti del lavoratore infortunato iure proprio (danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per accudire il congiunto) o iure hereditario (danni patrimoniali e non subiti dal lavoratore che poi, sempre a causa dell’evento occorso, muore);
  • danni alla salute pubblica o danni morali lamentati da enti locali, sindacati, associazioni di categoria in relazione a infortuni sul lavoro che determinino anche gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti

In questi casi il risarcimento è esteso a tutte le conseguenze legate i modo immediato e diretto all’evento, chiunque ne sia il titolare, purché questi dimostri (con prova a suo carico) che sussiste un danno e un nesso di causalità fra il danno e il comportamento del RSPP.

Responsabilità contrattuale.

L’affidamento da parte del datore di lavoro e l’accettazione da parte di un soggetto, dell’incarico di RSPP, si configura in genere come un contratto a prestazioni corrispettive in cui il nominato RSPP assume l’obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del datore di lavoro.

Si tratta, evidentemente, di un contratto d’opera professionale, tanto più perché il RSPP, benché non iscritto in uno specifico albo, esercita essenzialmente un’attività lavorativa di carattere intellettuale consistente nella prestazione di consulenza, nella progettazione di misure di contrasto ai rischi lavoro correlati ecc.

Il RSPP, in quanto soggetto qualificato in virtù dei corsi che ha frequentato e della formazione che ha ricevuto, è tenuto pertanto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista.

Ne consegue che, laddove il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l’incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisca un danno può contestare l’inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni che abbia subito.

Si pensi, ad esempio al caso di un datore di lavoro, non sufficientemente informato ed assistito dal proprio RSPP, che subisce una condanna ai sensi dell’art. 451 c.p. o che subisce una condanna per un reato contravvenzionale (proprio) o una sanzione amministrativa: se è infatti vero che la nomina del RSPP non esonera (quasi mai) da responsabilità il datore di lavoro, è altrettanto vero che se il datore di lavoro subisce delle perdite patrimoniali in relazione ad una consulenza erronea del RSPP (o di una consulenza omessa…) potrebbe rivolgere le proprie richieste risarcitorie nei confronti di quest’ultimo.

In caso di responsabilità contrattuale opera solo fra i soggetti che sono parti del contratto (datore e RSPP) e il risarcimento trova una limitazione a quei danni essenzialmente patrimoniali che sono conseguenza prevedibile dell’inadempimento contrattuale, con la tendenziale esclusione di danni di natura non patrimoniale.

In questo caso, il datore di lavoro che avesse subito un danno avrebbe unicamente l’onere di dimostrare che si è verificato un danno e che lo stesso deriva da una difettosa consulenza del RSPP: incomberebbe invece su quest’ultimo dimostrare di aver adeguatamente prestato la propria attività di consulenza, ossia di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dalla legge al suo ruolo.

Resta inteso, infine, che i due tipi di responsabilità potrebbero anche coesistere fra loro.

Alcuni casi pratici

Al di là degli aspetti teorici sopra illustrati pare opportuno focalizzare l’attenzione su alcuni casi tratti dalle cronache giudiziarie per meglio comprendere i temi della responsabilità del RSPP, la relazione fra questo tipo di responsabilità e quella del datore di lavoro, e i possibili sviluppi futuri della responsabilità penale in materia di lavoro.

A. Cassazione Penale Sezione IV 11.03.2013 n. 11492.

il caso: vengono tratti a giudizio il RSPP e il direttore del servizio manutenzioni di una ASL della Regione Sardegna, in relazione alle lesioni subite da un paziente ricoverato in una struttura ospedaliera e sottoposto a terapia mediante un apparecchio elettromedicale che, a causa di una sovratensione dell’impianto, aveva subito una scossa elettrica che lo aveva fatto cadere dal letto, perdendo i sensi e riportando lesioni (ferite lacero contuse dovute alla caduta). Il RSPP aveva segnalato che l’impianto elettrico non era a norma, ma, pur se a conoscenza delle problematiche di sovratensione, non aveva suggerito azioni correttive immediate (sarebbe bastato che gli apparecchi elettromedicali fossero collegati ad un banale gruppo di continuità), atteso che l’ASL era in attesa, da tempo, di un finanziamento per la messa a norma di tutto l’impianto.

è interessante perché: affronta il tema della responsabilità del RSPP e del contenuto della prestazione di “consulenza” che lo stesso è tenuto a fornire; affronta il tema dei “soggetti” che possono essere offesi dal reato di lesioni imputato all’RSPP (solo i “lavoratori” o anche i “terzi”?); affronta il tema della responsabilità del RSPP in relazione alla responsabilità del datore di lavoro.

cosa ha stabilito la Corte:

  1. sul fondamento della responsabilità del RSPP: “i giudici di merito hanno affermato, in conformità agli esiti delle relazioni tecniche in atti, che la responsabilità dell’imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati dalla presenza nei locali di un impianto elettrico non a norma che provocava situazioni repentine di sovratensione, con conseguente malfunzionamento degli apparecchi medicali ed un aumento rapido della corrente erogata dagli elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle contrazioni più forti che potevano generare panico (e giustificare così la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia pure di carattere lieve) e nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la situazione di pericolo.” In questo caso il RSPP: avrebbe dovuto diligentemente ravvisare e segnalare il problema al responsabile AUSL, affinché questi procedesse in tempi ordinari, senza attendere l’erogazione dell’ingente finanziamento occorrente per la totalità dei lavori necessari nell’edificio. Come evidenziato nelle conclusioni di uno dei consulenti tecnici, riportate nella sentenza impugnata, sarebbe stato sufficiente attuare il collegamento delle apparecchiature potenzialmente pericolose a dei gruppi di continuità e stabilizzatori di tensione, in modo tale da non consentire variazioni rapide delle tensioni in linea. Da questa premesse in fatto, non sindacabili in questa sede, la sentenza fa discendere la responsabilità del G., che, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era tenuto non solo a segnalare l’effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi
  2. sul rapporto fra il RSPP e il datore di lavoro: “si rileva che la sentenza non pone in discussione il principio che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale “consulente” in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la “designazione” del RSPP, che il datore di lavoro era tenuto a fare a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 individuandolo ai sensi dell’art. 8 bis del citato decreto tra persone i cui requisiti siano “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”, v. ora D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 31 e 32 non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore dì lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa. Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare “ausilio” al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di Informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 33 del Decreto cit.). Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento. Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della “posizione di garanzia”, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (v. in tal senso Sez. 4, 21 dicembre 2010, Di Mascio, rv. 249626, ed i riferimenti in essa contenuti).
  3. sui soggetti nei cui confronti opera la responsabilità del RSPP: “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all’art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322)

B. Cassazione Penale, sezione IV, 26.06.2012 n. 37334.

Il caso: su un cantiere edile di proprietà di Impregilo S.p.a., dato in subappalto alla Edimo Metalli S.p.a. un operaio, per eseguire la pitturazione di alcune travi in ferro, al fine di trasportare il trabattello, spostava una pesante lamiera che era stata posta a copertura di una buca e quindi vi finiva dentro, riportando lesioni personali che determinavano una invalidità permanente. Venivano dunque tratti a giudizio sia il capo cantiere della Impregilo S.p.a., sia il capocantiere della Edimo Metalli S.p.a., sia l’RSPP della stessa Impregilo S.p.a. All’esito del giudizio di appello i due capicantiere verranno assolti e solo il RSPP verrà condannato.

è interessante perché: affronta il tema della relazione fra consulenza e responsabilità del RSPP; affronta il tema di una responsabilità specifica del RSPP che si configura anche in assenza di una responsabilità del datore di lavoro.

cosa ha stabilito la Corte: “la mancata previsione del rischio e dei mezzi per contenerlo è stata individuata come causa incidente sulla mancata adozione di adeguati presidi oggettivi, di adeguata informazione e in definitiva come causa efficiente nella determinazione dell’evento reato (in proposito Cass. Pen. Sez. 4A 26/10/2007 n. 39567). E’ pur vero, come rileva la Corte distrettuale, che fu proprio il M. (cioè l’RSPP – N.d.R.)  a sollevare la questione della presenza delle buche e di adottare idonei accorgimenti per evitare il pericolo di caduta, ma è altrettanto vero che, una volta effettuata la copertura delle stesse con le lamiere metalliche, non se ne poteva più non interessare, nè poteva omettere di verificare l’adeguatezza (come dimostrata dall’infortunio in concreto verificatosi) del rimedio da altri adottato. Continua la Corte che, a maggior ragione, nel caso di specie, era doveroso per il M. attivarsi per la mancanza di una segnalazione volta a rappresentare una situazione di pericolo per i lavoratori. Per quanto riguarda le posizioni del MA. e del P., l’uno capocantiere della Impregilo s.p.a., committente, e l’altro capocantiere della EDIMO METALLI, appaltatrice dei lavori di carpenteria metallica, i giudici del merito ne hanno ritenuto la responsabilità, come contestata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui alla figura del capocantiere, prevista dall’ordinamento giuridico a tutela dell’incolumità dei lavoratori, è demandato il ruolo di vegliare sull’esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinchè gli stessi vengano eseguiti in conformità dell’organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme che la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza. Motivano il convincimento di colpevolezza sulla considerazione che, essendo il MA. ed il P. a conoscenza della situazione di pericolo de qua, proprio in ragione del ruolo di capocantiere da ciascuno di essi ricoperto, non potevano rimanere inerti di fronte ad una situazione di pericolo, ma dovevano attivarsi per segnalarla sia agli operai, sia al responsabile della sicurezza. E’ bene precisare che se la legislazione antinfortunistica ha voluto estendere alle varie figure presenti sul luogo di lavoro (preposti, responsabile della sicurezza, coordinatore della sicurezza, etcc) quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro per una maggiore e più puntuale tutela del lavoratore dai rischi derivanti dall’attività lavorativa cui è adibito, va però affermato che un personalizzato, equo giudizio d’imputazione può essere fondato solo sulla precisa delineazione delle numerose posizioni di garanzia individuate dal sistema della sicurezza del lavoro. Tale opera definitoria costituisce lo strumento per evitare la proliferazione delle imputazioni, che in qualche caso finisce con l’obliterare non trascurabili differenze di ruoli e di sfere di responsabilità. Ordunque, il richiamo in sentenza alla giurisprudenza di questa Corte (Sezione 4A sentenza n. 15557 dell’1.10.1990, De Niro, Rv. 185854), ancorchè afferente al caso di specie, appare alquanto generalizzato non tenendosi conto di alcune considerazioni riferibili al caso concreto e che cioè il capocantiere è pur sempre un esecutore di ordini, ed anche se su di lui incombe l’obbligo di segnalazione di una situazione di pericolo, una volta espletato tale compito non può certo sindacare la scelta antinfortunistica di colui che ha precipua competenza in materia, quale il preposto al servizio di prevenzione e sicurezza. Nel caso di specie è provato che sia il MA. che il P. erano a conoscenza che la scelta del sistema di copertura delle buche era stato attuato su indicazione del responsabile della sicurezza, M., non si poteva certo chiedere agli stessi un loro parere sulla adeguatezza di esso; in sostanza non era esigibile da parte dei due imputati una condotta che andasse al di là di quelli che erano i compiti ad essi demandati. Si trattava di opinare da parte loro se la copertura, con lamiere pesanti metalliche, rispondeva alle caratteristiche richieste dalla legge (D.P.R. n. 346 del 1955, art. 10); diversamente, se la copertura fosse stata palesemente inidonea o apposta malamente, in quel caso, in ragione dell’obbligo di sorveglianza cui si è fatto riferimento sulla esecuzione dei lavori conformi all’organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune esperienza, sarebbero dovuti intervenire per segnalare la nuova situazione di pericolo o provvedervi essi stessi mediante l’adozione di presidi urgenti (ad es. recinzione dell’area).

Avv. Alberto Michelis

 

3 Thoughts to “La responsabilità civile e penale del RSPP”

  1. ANDREA PIETANESI

    Buongiorno

    che tipo di assicurazione va fatta per stare, diciamo, tranquilli?

    grazie

    saluti

    1. Buongiorno sig. Pietanesi, questa domanda dovrebbe rivolgerla ad un broker assicurativo che analizzi bene le caratteristiche e i “rischi” connessi alla sua specifica attività d’impresa.
      Ciò fermo restando che l’assicurazione interviene nel risarcimento del danno, tenendo indenne l’azienda (o il RSPP, ammesso che esistano prodotti assicurativi specifici e personali per detta funzione) da esborsi a tale titolo, ma non esclude ovviamente le responsabilità di natura penale.
      Cordialmente
      Avv. Alberto Michelis

  2. Fabio

    Articolo molto interessante e utile. Credo che chiunque voglia o debba ricoprire questo ruolo sia obbligato a rimanere sempre aggiornato con corsi specifici e aggiornamenti. La figura del Rspp è importantissima ed è fondamentale conoscere sempre responsabilità e obblighi, tenendo conto di tutte le trasformazioni del settore lavorativo.

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