La successione ereditaria a Dubai e negli EAU

Lo sviluppo economico, turistico e finanziario conosciuto negli ultimi venti anni da Dubai e dagli Emirati Arabi Uniti ha indotto molti a trasferire nell’area del Golfo non solo i propri centri di business e le proprie imprese, ma anche i propri investimenti ed i propri asset patrimoniali; le ragioni sono ovviamente molteplici e non solo di natura “fiscale” come molti potrebbero immaginare.

Chi ha deciso di trasferire anche la propria residenza ed il proprio patrimonio – o chi intende farlo – deve tuttavia prendere in considerazione anche aspetti che solo apparentemente sono marginali, che hanno ricadute di eccezionale gravità sul patrimonio personale, ove non si adottino gli strumenti idonei a “prevenire” talune problematiche: uno degli aspetti principali, in questo senso, è legato alla successione ereditaria, che a Dubai è regolata – in teoria – in modo differenziato  a seconda che il de cuius sia emiratino o non emiratino, musulmano o non musulmano.

Le norme di riferimento in tal senso sono costituite dalla Legge Federale 5/1985 sulle transazioni civili (che costituisce una sorta di codice civile emiratino) e dalla Legge Federale 28/2005 che disciplina gli “affari personali” (Personal Affairs Law): la regola generale fissata dal combinato disposto delle norme contenute nelle due leggi è che la successione del cittadino emiratino musulmano è regolata dalla Shari’ah, mentre la successione dello straniero non musulmano è regolata dalla legge nazionale dello straniero.

Tale regola apparentemente semplice, in realtà si appalesa meno intuitiva di quanto possa sembrare, dato che nulla viene detto circa la sorte dei beni personali del cittadino straniero residente negli Emirati e presenti negli Emirati (ad esempio dei beni immobili). In effetti, il richiamo alla legge nazionale dello straniero non è così “tranquillizzante” per due ordini di ragioni:

a) il primo è che la norma sulla disciplina della successione degli stranieri in base alla loro legge nazionale non specifica se le regole di tale legge si applichino anche ai beni che si trovano negli Emirati Arabi: l’interpretazione giurisprudenziale (pur non consolidata e legata a valutazioni effettuate “caso per caso”), spesso  tende ad escludere che anche tali beni vengano trasferiti sulla base della legge nazionale del de cuius atteso poiché, ad esempio, il codice civile emiratino stabilisce che in materia immobiliare si applichino le regole locali, sul principio della lex rei sitae.

b) il secondo è che la legge emiratina, facendo riferimento all’ordinamento nazionale dello straniero, richiama anche le “norme di conflitto” del diritto internazionale privato di quel Paese, che potrebbero rimandare nuovamente all’applicazione della legge del luogo in cui i beni si trovano (cosa che avviene di frequente in materia immobiliare)

In questo senso, l’esclusione dell’applicazione della Shari’ah allo straniero residente negli Emirati è solo apparente, ed anzi, molto probabilmente – salvo quanto si dirà in seguito – sarà proprio la legge islamica a regolare il rapporto successorio, con riferimento ai beni esistenti nella Federazione.

Il problema è tutt’altro secondario, atteso che le regole ereditarie della Shari’ah determinano pesantissime discriminazioni fra eredi di sesso femminile e maschile: a mero titolo esemplificativo in una famiglia con due figli, un maschio ed una femmina, in caso di decesso del padre-marito, la moglie potrà ricevere in eredità al massimo 1/8 del patrimonio, mentre al figlio maschio possono essere assegnati fino a 2/3 del medesimo e alla figlia femmina non più di 1/3.

Se poi i figli sono  minori, sulla base della Legge Federale 28/2005, il decesso del padre determina la necessità di nominare un tutore, che viene solitamente individuato nel padre del de cuius o in uno dei parenti maschi del medesimo, sulla base delle regole di successione: a tale tutore verrà conferito il patrimonio in amministrazione sino alla maggiore età del figlio maschio, che solo allora potrà entrarne in possesso.

L’applicazione della successione islamica, dunque, comporta gravissime limitazioni anche per gli stranieri ed ogni questione ereditaria necessita di un ricorso ad un esperto di Shari’ah anche solo per stabilire a chi ed in che misura spetti il patrimonio del de cuius: laddove poi sorgessero controversie, la loro soluzione sarebbe demandata ad un Tribunale Sharitico che ha giurisdizione esclusiva in materia di status e di rapporti di famiglia, con tempi e costi decisamente elevati ed esiti tutt’altro che prevedibili.

Come evitare dunque spiacevoli sorprese in materia successoria?

Gli strumenti sono molteplici, dai più semplici ai più complessi.

Ovviamente la costituzione di società immobiliari, l’istituzione di trust ed il ricorso allo strumento della donazione possono fornire efficaci risposte al quesito, ma una risposta immediata e semplice può essere considerata anche quella del testamento.

La redazione del testamento infatti consente al testatore di chiarire la propria volontà in merito alla successione e di prestabilire le quote destinate ai propri eredi.

Il testamento può essere stabilito ovunque e non vi è necessità di redigerlo negli Emirati: poiché tuttavia toccherà  ai giudici emiratini di  verificarne la validità sulla base della legge nazionale del de cuius, è quantomeno opportuno che, laddove sia redatto all’estero, il testamento sia autenticato e legalizzato davanti all’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti.

La redazione del semplice testamento, dunque, mette al riparo gli eredi da alcune spiacevoli sorprese in caso di decesso di un prossimo congiunto, ma comporta comunque la necessità di accedere alle Corti emiratine per dimostrare la propria qualità di erede legittimo in forza di un valido testamento.

In questo quadro peraltro, si registra una grande ed importante novità, destinata probabilmente a divenire un “must” per gli stranieri.

La DIFC Autority, organo di governo della zona franca finanziaria di Dubai (Dubai International Financial Center), ha infatti creato il DIFC Wills And Probate Registry, un Registro che consente ai residenti stranieri non musulmani con più di 21 anni di registrare un testamento scritto in inglese presso la DIFC Courts: tale testamento potrà dunque reso esecutivo in Dubai e negli UAE da un ordine delle DIFC Courts e consentirà di regolare la successione degli stranieri con maggiore certezza e soprattutto al di fuori delle penalizzanti regole del diritto islamico, rimuovendo ogni elemento di ambiguità e sottraendo gli interessati all’alea (ed ai costi) delle corti emiratine.

In termini di costi la registrazione del testamento presso il DIFC ammonta a 10242 AED (circa 2500,00€) oltre i costi di redazione: un prezzo che, tuttavia, pare più che ragionevole atteso che consente di porre il proprio patrimonio al riparo da spiacevoli sorprese per sé e per i propri famigliari.

Avv. Alberto Michelis

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