Finanza islamica: opportunità di crescita per le imprese?

Sempre più spesso in Europa si sente parlare di “finanza islamica” ossia di quel sistema finanziario che trova il proprio fondamento nei principi del Corano, testo di riferimento della religione islamica; pochi peraltro conoscono nel dettaglio cosa sia realmente la finanza islamica, così come pochi sanno che in Europa sono sempre di più gli istituti di credito che hanno creato dei prodotti specifici di finanza islamica destinati alla propria clientela. In questo articolo mi propongo di illustrare cos’è la finanza islamica e perché ad una valutazione scevra da pregiudizi, costituisce uno strumento molto utile per il finanziamento della cosiddetta “economia reale”.

1. Cos’è la finanza islamica?

 

Come le altre “religioni del Libro” l’Islam si conforma si  precetti scritti della  Legge di Dio, la Shari’ah, che sono stati rivelati al Profeta e trascritti nel Corano.

Tali precetti non hanno una valenza limitata alla sola sfera privata tra l’uomo e la divinità, ma sono principi validi che regolano ogni settore della vita della comunità dei credenti (l’Umma).

Il fedele musulmano è dunque tenuto ad osservare la Shari’ah anche nei comportamenti che attengono alla sfera pubblica, sociale e giuridico-economica, essendo sostanzialmente sconosciuta quella dicotomia tra l’ambito religioso e l’ambito giuridico, politico e sociale che in Occidente si è via via consolidata dal rinascimento in avanti ed ha trovato la sua netta affermazione dopo l’Illuminismo.

Ne discende che la Shari’ah regola, nel mondo islamico, anche la vita commerciale, la stipula di contratti, gli investimenti e lo fa imponendo di conformare i comportamenti ad alcuni principi cardine: principi che in larga parte trovano uno spunto nella lettura coranica e sono stati poi successivamente interpretati dalla comunità dei fedeli o condensati in norme di legge emanate dagli Stati.

Fra i principi più importanti della Shari’ah in materia giuridico-economica si possono individuare:

a) La proprietà privata: la proprietà privata è  garantita, ma (come nella nostra Costituzione) è un diritto che trova precisi limiti, costituiti dal fatto che tutti i beni sono donati agli uomini da Allah, che l’uso della proprietà deve rispettare la natura e il prossimo; e che ogni membro della comunità non può mai essere privato dei beni necessari per potere vivere in modo dignitoso.

b) La concorrenza e monopoli: principio caro all’Islam è quello di una equa distribuzione della ricchezza. Viene promossa e favorita la concorrenza ed è espressamente proibito il monopolio, perché si ritiene porti sperequazioni economiche e sociali.

c) lavoro, guadagni ed investimenti: nell’’Islam  i credenti sono incoraggiati al lavoro, al guadagno economico e all’investimento. La regola riguarda per solo gli uomini, perché le donne sono in larga parte escluse dalle attività produttive.

d)  il denaro: è considerato un mezzo e non un fine. Il suo accumulo fine a sé stesso che non ne permetta un impiego produttivo o sociale, è vietato: viene concepito solo come una  una misura che rappresenta il valore relativo di un prodotto o di un servizio e un mezzo per  facilitare le transazioni.

e) l’attività imprenditoriale: l’attività di impresa è promossa ed incentivata, ma deve sempre avere un’obiettivo  di natura economica – che mira alla conservazione del capitale e alla massimizzazione dei guadagni –  e uno di natura religiosa, deve cioè essere esercitata  nel rispetto dei precetti  indicati dalla Shari’ah.

Da questi principi discendono i quattro fondamentali pilastri  che sostengono qualsiasi attività economica “Shari’ah compliant”: il divieto del ribà (interesse);  il divieto di speculare (maysìr) e di introdurre elementi di incertezza nei contratti (ghàrar); il divieto dell’uso, del commercio e dell’investimento in beni o attività proibite (haram); la zakàh e la distribuzione ‘equa’ della ricchezza.

2. I quattro pilastri dell’economia islamica.

2.1 Il divieto di interesse (ribà) e il principio della condivisione dei rischi e dei profitti.

Il divieto di interesse (ribà) è una delle proibizioni coraniche e, a differenza di altri divieti (quale quello di usura, noto anche all’ebraismo, all’induismo, al buddhismo e al cristianesimo) è previsto solo nella religione islamica. Il fondamento del divieto sta nel fatto che, secondo la Shari’ah, non vi può essere alcun guadagno senza l’assunzione di un rischio e nessun arricchimento che non sia giustificato da un’attività realizzata dall’uomo. E quindi vietato qualsiasi tasso di rendimento, positivo, fisso e predeterminato, che sia riconosciuto a prescindere dall’esito dell’investimento per il solo fatto di aver prestato denaro o investito denaro. Ribà è dunque ogni profitto derivante dall’impiego di denaro che abbia la caratteristica di essere stabilito ex ante, che sia legato al trascorrere del tempo ed all’ammontare del prestito e che sia dovuto a prescindere dal risultato economico dell’attività in cui è impiegato.

Il concetto di “interesse” così familiare alle economie occidentali, nella sua accezione di remunerazione per l’impegno di un capitale a lungo termine (in luogo del suo consumo immediato) è dunque totalmente rifiutata dall’Islam, proprio in virtù del fatto che il denaro non è considerato un bene fine a sé stesso come gli altri, ma solo uno strumento di scambio e, in definitiva, una unità di misura.

Corollario del divieto di ribà è che ogni guadagno può derivare solo da un’assunzione di responsabilità: chi possiede capitali può guadagnare solo impiegandoli a fini produttivi, condividendo con altri il rischio e, in caso di successo, il profitto.

In altri termini, l’unico modo di impiegare i capitali posseduti è quello di investirli in un’attività produttiva condividendo con l’imprenditore che la esercita (l’utilizzatore) rischi e benefici dell’impresa, secondo lo schema del c.d. profit an loss sharing: l’investitore che fornisce un capitale pertanto non avrà un ritorno in termini di remunerazione fissa e predeterminata, ma otterrà un ritorno commisurato, in concreto, con l’effettiva rendita dell’investimento.

Appare evidente che il divieto di ribà ha un riflesso diretto sul funzionamento dei principali istituti finanziari e sullo stesso funzionamento dell’attività bancaria islamica.

Da questo punto di vista, a mero titolo esemplificativo si noti che nella finanza islamica non esiste un prodotto per noi comune come il “conto corrente” produttivo di interessi: la raccolta del risparmio bancario infatti, viene effettuata mediante due diversi prodotti: il “qard” (demand account) e il “conto di deposito partecipativo” (investment account).

Il qard (= prestito)  è sostanzialmente simile ad un conto di deposito, sul quale vengono versate somme di denaro (usualmente di modesta entità), che vengono detenute dalla Banca nell’ambito di un rapporto di custodia a titolo gratuito: il correntista può ritirare in ogni momento il denaro, senza alcun preavviso e la banca, dal canto suo, è tenuta unicamente a rimborsare le somme versate dal correntista senza alcuna remunerazione per la disponibilità che, nel frattempo, ne ha avuto. Sono previste, per questo tipo di conto, carte di debito, ma non carte di credito.

Al contrario, nel conto corrente di investimento il denaro depositato  diviene di proprietà della banca che ne può quindi disporre liberamente per effettuare gli investimenti concordati con il cliente: si può dunque prevedere che il denaro sia impiegato per il finanziamento di specifiche iniziative (ed in questo caso il correntista verrà remunerato con una partecipazione agli utili e alle perdite dell’attività economica in cui le somme sono investite) oppure che sia destinato a finanziare direttamente la banca, quasi che il correntista divenisse una sorta di “associato in partecipazione” della stessa. In questo caso le somme depositate sul conto non possono essere liberamente prelevate: vengono infatti restituite ad una scadenza predeterminata oppure a richiesta del correntista, ma solo con un congruo preavviso.

2.2 Il divieto di introdurre elementi di incertezza nei contratti (ghàrar) e di speculare (maysìr)

Il Corano proibisce espressamente ogni guadagno che sia basato sull’incertezza e sull’azzardo (ghàrar): ciò significa che un contratto, per essere valido, non deve contenere elementi di incertezza in relazione agli elementi essenziali quali il prezzo, o l’oggetto.  Sono pertanto vietati non gli arricchimenti aleatori puri (gioco e scommessa), ma anche i contratti aleatori e tutti quei contratti caratterizzati da elementi speculativi basati sull’alea (si pensi, al caso classico di taluni “derivati”) (c.d. contratti aleatori). Il precetto è piuttosto stringente e rende vietati – perché basati sul ghàrar – alcuni contratti ben noti alla nostra pratica commerciale (e finanziaria) quali  la vendita di cosa futura, la vendita ad un prezzo determinabile, ma non determinato, la vendita ad una data futura e incerta ecc.

Strettamente legato al divieto di ghàrar e è il divieto di speculare. Il maysìr vieta l’assunzione di rischi eccessivi e non legati ad un’attività di impresa, ossia di rischi caratterizzati dal tentativo di ottenere una ricchezza in modo casuale scommettendo sostanzialmente su un evento futuro ed incerto.

2.3 La proibizione dell’uso, commercio o investimento in beni o attività proibite (haram)

La Shari’ah vieta l’esercizio lo svolgimento di attività concernenti l’uso, il commercio o l’investimento (diretto o indiretto) in beni o attività che sono proibite dal Corano.

E’ dunque vietato, a mero titolo esemplificativo, produrre, commerciare o anche semplicemente investire in attività o in società che, anche indirettamente, siano coinvolte nella produzione e vendita bevande alcoliche, in allevamenti di suini, in armi, tabacco, pornografia, casinò; night club ecc.

2.4 La zakàh e la distribuzione “equa” della ricchezza.

Uno dei precetti fondamentali del Corano per i fedeli è l'”elemosina”. Chiunque possieda un ammontare minimo di ricchezza è tenuto a purificare la sua persona ed il suo patrimonio pagando un'”offerta”. Esistono sostanzialmente due tipi di offerta: la zakàh, obbligatoria, calcolata sul reddito e sul profitto e la sadagat volontaria e rimessa al buon cuore del donatore.

La zakàh costituisce innanzitutto un dovere morale e consiste in una sorta di tassa religiosa destinata ai poveri cui sono tenuti tutti i musulmani adulti ) e le persone giuridiche: la “base imponibile” cui applicare l’imposta è data dal valore dei beni di cui il soggetto è proprietario da più di un anno, che non vengono sfruttati a fini produttivi a condizione che la loro consistenza sia sia superiore a un determinato ammontare.

3. I prodotti della finanza islamica.

L’assenza di una remunerazione del capitale mediante percezione di interesse o mediante strumenti che introducano elementi di aleatorietà nel contratto ha come diretta conseguenza che i più comuni sistemi di finanziamento – primo fra tutti il mutuo – siano essenzialmente vietati e quindi sconosciuti nell’ambito della finanza islamica.

Ciononostante, il sistema islamico ha sviluppato una serie di strumenti, fondati essenzialmente sul principio del profit and loss sharing, che consentono ad un soggetto, in possesso di capitali di investirli ed ottenerne un profitto mediante prodotti finanziari “Shari’ah compliants”. Di seguito di vanno ad analizzare le principali tipologie contrattuali:

3.1. Al Mudarabah

Il contratto di Mudarabah può essere definito come un contratto associativo misto di lavoro e capitale che ha come scopo, da un lato di far fruttare un capitale e dall’altro di procurare un finanziamento ad un’impresa. In base al contratto di Mudarabah il finanziatore conferisce un capitale all’impresa che lo impiega per un dato investimento o progetto.Il finanziatore, in sostanza, fornisce il denaro e l’imprenditore fornisce la propria attività per l’esecuzione di un progetto o lo sviluppo di una determinata attività che deve essere concretamente fattibile e mirare, in prospettiva ad un profitto.In questo contratto il finanziatore partecipa sia ai profitti sia alle perdite mentre l’imprenditore partecipa ai soli profitti, ma non ha diritto ad alcuna remunerazione per il proprio lavoro nel caso di perdita. Le quote di partecipazione ai profitti devono, in ogni caso, essere predeterminate.Il finanziatore può anche porre limiti all’attività dell’imprenditore; avremo quindi:a) il Mudarabah vincolato o “con mandato limitato”: il finanziatore pone dei vincoli o dei limiti all’attività dell’imprenditore finanziato il quale, in caso di  violazione,  diviene responsabile di qualsiasi perdita e si espone al rischio che il finanziatore chieda il rimborso dei danni.b) il Mudarabah non vincolato,  in questo caso, l’imprenditore non incontra limiti al suo operato e può agire in piena autonomia, dovendo solo riconoscere, in sede di distribuzione degli utili, la quota contrattualmente prestabilita al finanziatore.Pur con i dovuti distinguo, si tratta di una tipologia contrattuale che richiama vagamente un’associazione in partecipazione, in cui l’associato (il finanziatore) conferisce unicamente un apporto in capitale di rischio e può – nell’ipotesi di mandato limitato – fissare limiti alla libertà negoziale dell’imprenditore.

3.2. Al Musharakah

Con il  contratto Musharakah, il finanziatore (o più finanziatori) e l’imprenditore costituiscono una sorta di joint venture. Ai finanziatori è riconosciuta la partecipazione ai profitti sulla base di una percentuale contrattualmente predefinita e alle perdite, in base alla quota detenuta nell’affare. L’imprenditore in questo caso, apporta  la propria attività organizzativa unitamente ad una quota di capitale proprio e partecipa, al pare dei finanziatori, sia agli utili che alle perdite.

Tale contratto è per lo più utilizzato per il finanziamento dei progetti a lungo termine e può strutturarsi come finanziamento di una data impresa, sia essa già costituta o da costituire, ovvero con l’erogazione di un credito: in questo caso il finanziatore e l’imprenditore aprono un conto su cui far confluire i rispettivi apporti di capitale e su cui faranno poi confluire i proventi dell’attività di impresa, che verranno poi suddivisi sulla base delle quote predeterminate in sede di contratto.

Particolare interesse riveste, nell’ambito di questo contratto, la cosiddetta Musharaka mutanaqisa che è il tipico strumento di finanziamento concesso dalle banche agli artigiani e alle piccole imprese. In sede di finanziamento, la Banca finanziatrice diventa comproprietaria dell’impresa che progressivamente retrocede all’imprenditore man mano che, con i profitti realizzati, questi restituisce il capitale la Banca e la fa gradualmente uscire dal progetto.

In questo tipo di contratto in genere i finanziatori acquisiscono quote rilevanti dell’impresa  (anche molto superiori al 50%), e si riservano di trasferirele quote acquisite nuovamente all’imprenditore dopo un certo lasso di tempo o di collocarli sul mercato; la la gestione dell’operazione può essere congiunta fra imprenditore e finanziatore, ovvero può prevedersi che, malgrado la posizione di maggioranza di quote assunta, il finanziatore lasci integralmente la gestione all’imprenditore, riservandosi solo un ruolo di consulenza o supervisione.

A differenza del contratto Mudarabah, in cui l’imprenditore finanziato (mudarib) non ha alcuna partecipazione finanziaria, nel contratto Musharakah, l’imprenditore diventa un partner finanziario del finanziatore, e condivide l’utile o la perdita nel rapporto designato con margini di rischio sicuramente maggiori rispetto a un contratto Mudarabah: caratteristica essenziale di entrambi i contratti è in ogni caso che  la redditività  è direttamente legata ad un investimenti fisico.

3.3 Al Murabahah

Succedaneo del nostro comune contratto di mutuo, il  contratto di Murabahah è in sostanza  una doppia vendita con pagamento differito che consente le operazioni di finanziamento a debito in un sistema in cui l’interesse non è ammesso.

Con il contratto Murabahah il soggetto finanziato chiede al finanziatore di acquistare al posto suo un determinato bene di cui ha già contrattato il prezzo, pattuendo di ricomprarlo ad una certa data, pagando, ratealmente il prezzo di acquisto maggiorato da un profitto predeterminato per il finanziatore.

3.4  Salam

Il contratto Salam è  un contratto a termine in cui le parti si accordano sul prezzo di vendita di un bene che viene contestualmente pagato alla stipula, a fronte di una consegna che è differita nel tempo.

Il contratto è utilizzato spesso dalle piccole e medie imprese con la vendita a termine del prodotto finito: il prezzo viene pagato subito dall’acquirente ed impiegato dall’imprenditore per finanziare il processo produttivo, mentre il prodotto viene consegnato solo una volta realizzato. Questa tipologia contrattuale costituisce è un’eccezione alla regola generale che vieta i contratti a termine per via dell’inesistenza (attuale) del bene: per questa ragione la giurisprudenza richiede alcune alcune condizioni per la validità di questo contratto:

  • deve avere a oggetto beni standardizzati, di facile individuazione per qualità e quantità
  • devono essere chiaramente specificati data e luogo di consegna del bene;
  • il prezzo necessariamente pagato alla stipula del contratto.

3.5 Istisna

Il contratto di Istisna è un contratto di vendita di un bene che deve essere prodotto su misura. E’ tipicamente utilizzato per la realizzazione di infrastrutture e, a differenza del contratto di Salam non richiede che il prezzo venga interamente anticipato alla stipula, consentendo, al contrario, una certa flessibilità di pagamento. Viene impiegato sovente per l’acquisto di immobili in costruzione bene è compravenduto prima di essere prodotto, in questo caso, quindi ci si riferisce principalmente a beni che devono essere costruiti su misura. Questo tipo di contratto è utilizzato nelle operazioni di project “financing” per la realizzazione di infrastrutture (ponti, strade, scuole, ecc.). La caratteristica principale è la flessibilità nella modalità del pagamento. A differenza di un contratto Salam non è infatti richiesto che il prezzo venga interamente anticipato alla stipula del contratto.

3.6. I contratti di leasing.

I contratti di leasing, di recente creazione negli ordinamenti occidentali, sono in genere ben tollerati dalla finanza islamica che ammette pacificamente che si  possono stipulare contratti di locazione anche finanziaria di beni mobili o immobili (Ijarah wa Iqtinah) con la prospettiva di acquisire la proprietà del bene stesso o di restituirlo alla fine del contratto  (Ijarah semplice)

Tuttavia, affinché il contratto di leasing sia conforme alla Shari’ah occorre che siano rispettate alcune condizioni:

  • il bene oggetto di contratto deve avere un impiego reale e dal suo utilizzo deve derivare una sorta di beneficio (si pensi ad un’attrezzatura industriale, ad un veicolo o a un immobile)
  • il bene deve essere lecito ed utilizzato per scopi leciti;
  • il canone (la rendita) deve essere fissa, stabilita in anticipo ed escludere elementi speculativi;
  • la durata del contratto deve essere pari alla vita economica del bene (una durata intermedia tra l’ammortamento del costo di acquisto e il fine vita tecnico del bene).

 3.7. I Sukuk

Sukuk, plurale della parola araba sakk che significa “certificato” sono l’equivalente, per la finanza islamica, delle obbligazioni.

A differenza di queste ultime, tuttavia, i sukuk devono avere un “sottostante” legato all’economia reale, che, generalmente è costituito da un progetto determinato (usualmente un progetto immobiliare o infrastrutturale).

Se dunque l’obbligazione è una promessa di ripagare un prestito, i sukuk sono costituiti della proprietà di una quota-parte di un debito (sukuk murabaha), di un asset (sukuk al ijara), di un progetto (sukuk al istisna), di un affare (sukuk al musharaka) o di un investimento (sukuk al istithmar).

In tutti questi casi il profitto corrisponde, in proporzione, al guadagno che tale progetto genera.

La caratteristica dei sukuk sta nel fatto che il rapporto fra finanziatore e impresa (o imprese) è usualmente intermedio da un “vettore” (in genere una banca) che ha il compito di gestire i flussi finanziari, quasi come se si trattasse di un fondo di investimento obbligazionario.

Analizziamo in dettaglio le varie tipologie di sukuk:

3.7.1. Sukuk Al Istisna :

Sono impiegati precipuamente per la costruzione di beni di navi o infrastrutture e consistono in titoli rappresentativi della proprietà di un bene futuro che vengono sottoscritti dagli investitori: le somme versate dagli investitori sono  rimesse al costruttore per la realizzazione dell’opera ed il profitto viene realizzato e ripartito fra i titolari dei sukuk.

3.7.2. Sukuk Ijarah

Ijara Sukuk, sono simili a quelle delle obbligazioni convenzionali ma con un sottostante formato da un contratto di leasing immobiliare.

3.7.3. Sukuk Mudarabah, e Shukuk Musharakah.

Il Mudarabah sukuk è un accordo tra uno o più finanziatori che impegnano il capitale (100%) e uno o più imprenditori che apportano la loro attività per la gestione del progetto o dell’impresa: come nel corrispondente contratto e solo chi apporta il capitale risponde delle perdite, mentre in caso di utile entrambe le parti guadagnano in base a quote prestabilite.

Il Musharakah sukuk è un accordo di partnership tra finanziatore e finanziato, mediante il quale entrambi contribuiscono al conferimento di capitali e concordano in anticipo con un contratto i profitti, mentre le perdite sono diverse in base alle quote apportate.

 4. La finanza islamica come cura alla crisi dell’economia reale?

La breve – e largamente incompleta – relazione circa i caratteri salienti dei principi e dei principali contratti su cui si fonda l’economia islamica porta ad interessanti considerazioni in relazione alla componente finanziaria di quel sistema.

La sostanziale assenza di prodotti di natura speculativa e la larga preferenza per gli strumenti basati sul criterio profit and loss sharing lasciano subito intendere che il sistema finanziario islamico costituisce un formidabile strumento di finanziamento per l’attività di impresa mediante la partecipazione diretta dell’investitore al rischio.

Si tratta di uno strumento che potrebbe apparire forse arcaico, e meno “raffinato” rispetto ai prodotti offerti dalla finanza occidentale, che, per certi versi, richiamano istituti come il contratto di accomandita in uso nella Genova medioevale.

E’ tuttavia, in definitiva, uno strumento dotato, rispetto a quello convenzionale, di un grado di solidità maggiore nella misura in cui  istituisce un rapporto diretto di cointeressenza fra finanziatore e finanziato: il finanziatore sarà tanto più interessato a sostenere il progetto del finanziato quando lo reputi davvero fonte di guadagni, selezionando dunque le idee imprenditoriali e creando un sistema premiante (e meritocratico) per quegli investitori/imprenditori che sappiano individuare le attività qualitativamente più remunerative in una determinata condizione di mercato.

Tale stretta relazione, che è in sostanza una relazione diretta tra la finanza e l’economia reale, mette tra l’altro il sistema della finanza islamica al riparo da uno dei tipici rischi del sistema finanziario convenzionale, ossia lo scollamento (potenziale, ma, di questi tempi, sempre più frequente) fra l’andamento del sistema finanziario rispetto alle attività economiche che dovrebbero costituirne il “sottostante” naturale.

Uno scollamento simile non pare concepibile nel sistema di finanza islamica in cui gli strumenti finanziari non sono concepiti come fine a sé stessi, ma hanno come ruolo precipuo quello di servire l’economia reale, legando le proprie sorti alle stesse sorti dell’economia che finanziano.

La finanza islamica è dunque destinata a soppiantare la finanza convenzionale?

Assolutamente no; sembra anzi sempre più probabile che entrambi i sistemi vadano sviluppandosi parallelamente, consentendo al mercato un approvvigionamento di risorse dall’uno o dall’altro a seconda delle contingenze storiche ed economiche.

C’è da augurarsi che un tale sistema duale possa aiutare, nel futuro, la prevenzione o quantomeno il contenimento delle crisi di derivazione finanziaria, mediante il recupero di quel rapporto diretto con l’economia reale che è tipico del sistema islamico.

Avv. Alberto Michelis

 

 

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